Con il decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, il Governo italiano dà attuazione alla normativa europea e nazionale in tema di obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. Le norme del decreto legislativo approvato dal Governo rendono obbligatoria l’emissione delle fatture in formato elettronico, stabiliscono le modalità di emissione delle stesse, dettano i tempi di entrata in vigore del nuovo regime – differenziandoli in funzione della natura dell’ente amministrativo coinvolto – e chiariscono il ruolo e le funzioni del tavolo permanente che si occuperà di monitorare l’attuazione del nuovo regime normativo.

Le oltre 250.000 pubbliche amministrazioni dei 28 Paesi membri dell’Unione europea (UE) investono circa il 14% del prodotto interno lordo nell’acquisto di beni e servizi. La Commissione europea stima il valore complessivo degli appalti pubblici in 15-20 punti percentuali del prodotto interno lordo globale.

L’Organizzazione Mondiale del Commercio, invece, quantifica in oltre 1,300 miliardi di Euro il valore degli appalti pubblici disciplinati dal proprio Agreement on Public Procurement.

L’Italia non fa eccezione. Nei primi quattro mesi del 2018, chiarisce l’Autorità nazionale anti-corruzione nell’ultimo rapporto quadrimestrale del 2018, il valore degli appalti pubblici superiori a 40.000 euro si attesta sui 139 miliardi di euro. Il valore, peraltro, è in crescita del 41,7%. Gli aumenti più consistenti – spiega l’Autorità – riguardano il settore ordinario (+36,9% con un passaggio da 10,3 a 15,4 miliardi) e quello speciale (+54,1%).

Da qualche anno, la disciplina degli appalti pubblici si è concentrata sull’utilizzo e la diffusione delle tecnologie digitali, considerate funzionali e necessarie tanto alla speditezza delle procedure amministrative, quanto alla garanzia della trasparenza di queste ultime. Si tratta, in entrambi i casi, di aspetti essenziali per garantire il buon andamento dei conti pubblici e sostenere la ripresa economica a livello europeo e nazionale.

Il tema della speditezza dei procedimenti amministrativi si lega a quello dei ritardi di pagamento delle amministrazioni. Apprendiamo dalla piattaforma istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, a Dicembre 2018, gli enti pubblici nazionali avevano provveduto a eseguire pagamenti relativi a circa 19 milioni di fatture, per un importo pari a 115,9 miliardi di euro, pari a circa l’83% del totale. I tempi medi di pagamento sono di 55 giorni, con un ritardo medio sostanzialmente contenuto, pari a 7 giorni.

Veniamo alla trasparenza. Le stime sulla corruzione negli appalti pubblici non sono incoraggianti. Già nel 2014 la Commissione europea stimava in oltre 120 miliardi di euro annui l’impatto dei fenomeni corruttivi sull’economia dell’Unione. Di questi, spiegava la Commissione europea, circa 60 miliardi di euro (il 4% del Pil) riguardava l’Italia.

Negli ultimi quattro anni la situazione è parzialmente migliorata, grazie all’attività di prevenzione e repressione. Le stime più recenti prodotte dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione confermano comunque un numero elevato di segnalazioni relative a irregolarità nella gestione delle procedure di appalto.

È in questo contesto che si inserisce il decreto legislativo n. 148 del 2018. Con quest’ultimo il Governo italiano dà attuazione alla normativa europea e italiana in tema di obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. Si fa dunque divieto agli enti pubblici di accettare le fatture emesse dai fornitori in forma cartacea; stabilisce, inoltre, l’impossibilità per le amministrazioni dello Stato di procedere al pagamento dei fornitori che non abbiano emesso fattura elettronica; prevede, a tale ultimo proposito, che la trasmissione delle fatture digitali dovrà avvenire attraverso il cd. ‘Sistema di interscambio’.

A proposito di Sistema di Interscambio (SdI): introdotto dalla finanziaria del 2008 e affidato in gestione all’Agenzia delle Entrate, il SdI è un sistema informatico che assolve tre funzioni principali. Primo, riceve le fatture sotto forma di file che presenta le caratteristiche della fattura elettronica; secondo, consente di effettuare un monitoraggio preliminare della correttezza dei documenti ricevuti; terzo, agevola l’inoltro delle fatture alle amministrazioni interessate.

I dati offerti dallo SdI rivelano un panorama interessante. Nel periodo dal primo gennaio al 31 agosto 2018, il sistema ha ricevuto 3,915,542 fatture elettroniche. Di queste, poco più di 2 milioni (51,44% del totale) erano destinate alle pubbliche amministrazioni, mentre la restante parte (48,28% del totale) era destinata a privati.

Torniamo al decreto legislativo. Quest’ultimo chiarisce quali sono l’ambito e i tempi di applicazione delle nuove norme. Quanto ai soggetti cui si applicano le nuove norme, si tratta delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. Più esattamente, nella parte dedicata alle definizioni, il decreto precisa che sono soggette ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica: le “amministrazioni aggiudicatrici”, le “autorità governative centrali”, le “amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali”, gli “organismi di diritto pubblico” e gli “enti aggiudicatori”.

Sono previste alcune eccezioni. In particolare, non sono incluse le fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, nei casi in cui l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto siano dichiarate segrete; oppure nel caso in cui debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza.

L’entrata in vigore prevede tempi diversi. Il 18 aprile 2019 è la data a partire dalla quale le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Per le amministrazioni sub-centrali, tuttavia, l’entrata in vigore è differita di un anno. La data è dunque quella del 18 aprile 2020.

Qualche cenno sulla forma delle fatture elettroniche. Il decreto legislativo prevede che queste ultime rispettino la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano. Le regole relative alla CIUS sono state redatte dall’Agenzia per l’Italia digitale.

Un ultimo cenno al Tavolo permanente per la fatturazione elettronica. Quest’ultimo, istituito presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, è un tavolo tecnico permanente competente in materia di fatturazione elettronica. Al Tavolo spettano quattro funzioni. Primo, l’aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità di applicazione delle fatture elettroniche; secondo, il monitoraggio della corretta applicazione delle stesse; terzo, l’analisi e la valutazione dell’impatto della nuova disciplina sulle pubbliche amministrazioni e sugli altri operatori economici; quarto, il raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.

I membri del Tavolo, che svolgono le funzioni loro affidate a titolo gratuito, sono un esperto indicato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, due componenti indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze, due componenti indicati dall’Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall’Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

Quotidiano Giuridico